1. Accettazione delle supplenze da GAE e GPS
L’assegnazione dell’incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda equivale all’accettazione della supplenza. La rinuncia o la mancata presa di servizio comportano la perdita delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno per tutto il biennio 2026/2028 da:
- GAE
- GPS
- Graduatorie d’istituto (in caso di incapienza GAE/GPS)
- Interpelli
La sanzione riguarda tutte le classi di concorso, tutti i posti e tutti i gradi di istruzione. Resta possibile esclusivamente il conferimento di supplenze brevi da graduatorie d’istituto.
2. Abbandono del servizio da GAE o GPS
L’abbandono (interruzione dell’incarico dopo l’assunzione in servizio) comporta l’esclusione da qualsiasi tipologia di supplenza:
- annuale (31 agosto)
- fino al termine delle attività didattiche (30 giugno)
- breve e temporanea
- da GAE, GPS, GI e interpelli
La sanzione si applica per tutto il biennio 2026/2028 e per tutte le classi di concorso e i gradi. Non è prevista una generale esclusione della sanzione per giustificato motivo.
3. Supplenze da Graduatorie d’Istituto (GI)
3.1 Rinuncia su posto comune
La rinuncia (o mancata risposta/presa di servizio) comporta la perdita delle supplenze solo da:
- la specifica graduatoria d’istituto della scuola che ha convocato
- per il medesimo insegnamento
- per il corrispondente posto di sostegno dello stesso grado
La sanzione è limitata all’anno scolastico e si applica solo agli aspiranti che non abbiano già accettato un’altra supplenza.
3.2 Rinuncia su posto di sostegno
Per gli aspiranti specializzati, la rinuncia comporta la perdita delle supplenze da quella scuola:
- per il posto di sostegno del grado
- per tutte le classi di concorso del grado
La sanzione è limitata all’anno scolastico e non si applica se l’aspirante è già in servizio altrove.
3.3 Mancata risposta o mancata presa di servizio
Equivale alla rinuncia esplicita. Si applicano le stesse sanzioni previste per la rinuncia su posto comune o su sostegno.
3.4 Abbandono del servizio da GI
L’abbandono di una supplenza conferita da graduatoria d’istituto comporta l’esclusione da tutte le supplenze:
- GAE
- GPS
- GI
- interpelli
- brevi e temporanee
La sanzione vale per tutte le classi di concorso, tutti i gradi e per l’intero biennio 2026/2028.
4. Supplenze brevi: quando è possibile lasciarle
Il docente in servizio su supplenza breve può lasciarla per accettare:
- una supplenza al 31 agosto
- una supplenza al 30 giugno
Si tratta di una facoltà, non di un obbligo. La scelta di mantenere la supplenza breve non comporta sanzioni.
info http://www.snals.it




