Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 68 del 22 aprile 2026, attuativo dell’articolo 2, comma 2, del DL 45/2025, con cui vengono istituiti i nuovi elenchi regionali per il reclutamento dei docenti.

Si tratta di uno strumento destinato a incidere in modo concreto sulle immissioni in ruolo, perché gli elenchi saranno utilizzati in subordine alle graduatorie concorsuali già esistenti, ampliando di fatto le possibilità di assunzione per chi ha partecipato ai concorsi negli ultimi anni.

Cosa sono gli elenchi regionali

Gli elenchi regionali sono graduatorie aggiornabili annualmente, organizzate per grado di scuola, tipologia di posto e classe di concorso.

La loro funzione è quella di consentire l’immissione in ruolo dei docenti una volta esaurite le graduatorie di merito dei concorsi ancora vigenti.

In pratica, rappresentano un “secondo canale” di reclutamento che entra in gioco quando le graduatorie principali non sono più sufficienti a coprire i posti disponibili.

Obiettivo degli elenchi regionali per il ruolo:

Attribuire posti che altrimenti rimarrebbero vacanti.

Per fare ciò, si dà la possibilità ai candidati che hanno superato un concorso dal 2020 di inserirsi in questi elenchi, anche in regione diversa da quella in cui è stato svolto il concorso.

L’opportunità

· per vincitori è quella di arrivare prima al ruolo;

· per i candidati entro il 30% di arrivare prima al ruolo e di avere una opportunità in più;

· per i candidati collocati oltre il 30% quella di poter essere assunti senza dover sostenere un altro concorso.

Per l’iscrizione è possibile scegliere

· la stessa regione del concorso oppure una diversa

Scegliere la stessa regione del concorso è conveniente per candidati collocati oltre l’elenco del 30%, se pensano che nel 2026/27 potranno essere attribuiti più posti rispetto ai candidati ancora presenti nelle graduatorie e nell’elenco del 30% di concorso PNRR1 e PNRR2.

L’ordine di assunzione 2026/27

Il contingente autorizzato dal MEF sarà suddiviso, a livello regionale, al 50% tra GaE e concorsi.

Se le GaE sono esaurite, i posti verranno attribuiti ai concorsi.

Le assunzioni:

· vincitori concorso 2016

· vincitori concorso 2018 infanzia primaria e concorso 2018 secondaria (con percentuali decrescenti, il 30% del 50% destinato al concorso fino al 2028)

· vincitori concorso straordinario 2020 DDG n. 510 del 23 aprile 2020

· vincitori concorso PNRR1

· vincitori concorso PNRR2

· futuri vincitori concorso PNRR3

· Idonei concorso 2016 inseriti in Fascia Aggiuntiva concorso 2018 a scorrimento fino ad esaurimento;

· Idonei concorso 2020 a scorrimento fino ad esaurimento;

· Idonei concorsi PNRR1, PNRR2, PNRR3 entro il 30% dei posti banditi, a scorrimento su posti ancora vacanti, per un triennio (per alcune graduatorie il 2026/27 è già il secondo anno di vigenza);

· Idonei concorso straordinario 2020 secondaria a scorrimento fino ad esaurimento.

In caso di posti vacanti gli elenchi regionali potranno essere utilizzati dopo aver scorso ed esaurito l’elenco del 30% del concorso PNRR3.

Chi può presentare domanda:
Potranno chiedere l’iscrizione agli elenchi regionali i candidati che soddisfano congiuntamente tre requisiti fondamentali.

  1. Partecipazione ai concorsi banditi dal 2020 in poi
    È necessario aver preso parte ad almeno una delle procedure concorsuali per posti comuni o di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria o secondaria, bandite a partire dal 1° gennaio 2020, con graduatoria pubblicata entro il 31 agosto 2025 oppure nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 10 dicembre 2025.

Tra le procedure interessate rientrano:

concorsi ordinari 2020 + STEM

DD 498/499 del 21 aprile 2020 e DD 826 dell’11 giugno 2021

Concorso straordinario 2020

DD 510 del 23 aprile 2020

Concorso ordinario STEM 2022

DD 252 del 31 gennaio 2022

Concorso ordinario educazione motoria

DD 1330 del 4 agosto 2023

Concorso ordinario PNRR 1

DD 2575 e 2576 del 6 dicembre 2023

Concorso ordinario PNRR 2

DD 3059 e 3060 del 10 dicembre 2024

  1. Superamento della prova orale con almeno 70 punti
    Per poter accedere agli elenchi regionali è necessario aver conseguito il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, fissato in almeno 70/100.

Nel caso delle classi di concorso della scuola secondaria per le quali la procedura concorsuale ha previsto lo svolgimento della prova pratica nell’ambito della prova orale, il punteggio di riferimento sarà costituito dalla media aritmetica tra la valutazione della prova pratica e quella del colloquio.

Possono altresì presentare domanda di iscrizione agli elenchi regionali coloro che, avendo partecipato alle procedure concorsuali bandite con decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova scritta, quantificato in 56 punti, e non sono in possesso di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato finalizzato al ruolo.

  1. Assenza di contratto di ruolo o contratto finalizzato al ruolo
    Non potranno presentare domanda i docenti che risultano già:

· titolari di contratto a tempo indeterminato, oppure

· destinatari di contratto a tempo determinato finalizzato all’immissione in ruolo.

Come saranno formati gli elenchi regionali
All’interno della singola classe di concorso o tipologia di posto, gli aspiranti saranno graduati sulla base dell’ordine cronologico della procedura concorsuale alla quale hanno partecipato.

Gli aspiranti appartenenti alla medesima procedura concorsuale sono graduati in due sezioni, da cui si attinge nel seguente ordine:

a. la prima, costituita dagli aspiranti che hanno svolto il concorso nella regione nella quale chiedono l’iscrizione nell’elenco;

b. la seconda, costituita dagli aspiranti che hanno svolto il concorso in una regione diversa da quella nella quale chiedono l’iscrizione nell’elenco.

Gli aspiranti appartenenti alla medesima procedura concorsuale (e alla medesima sezione) saranno graduati sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova scritta e nella prova orale.

In caso di parità di punteggio nell’ambito della medesima procedura concorsuale, si applicano i titoli di precedenza di cui all’articolo 5, comma 4, del DPR 9 maggio 1994, n. 487. A tal fine, nell’istanza di partecipazione gli aspiranti dovranno dichiarare le situazioni possedute al momento della presentazione della domanda.

Qualora il candidato abbia titolo all’iscrizione negli elenchi regionali, maturato nell’ambito di più procedure concorsuali per la medesima classe di concorso o tipologia di posto, la posizione sarà determinata avendo riguardo alla procedura temporalmente precedente.

Domanda per una sola regione:
Un aspetto molto importante riguarda la scelta territoriale: gli aspiranti potranno presentare domanda per una sola regione, anche nel caso in cui abbiano titolo all’inserimento in più elenchi regionali. La regione scelta può anche essere diversa da quella in cui si è effettuato il concorso.

Proprio per questo motivo, gli Uffici Scolastici Regionali dovranno pubblicare, all’apertura delle istanze, i dati aggiornati sulle graduatorie ancora vigenti, distinti per classe di concorso e tipologie di posto, così da orientare i candidati nella scelta.

Scorrimento degli elenchi:

Si seguirà l’ordine cronologico di indizione dei concorsi (data di pubblicazione del bando). All’interno di ciascuna procedura concorsuale sarà data priorità agli aspiranti che hanno svolto il concorso nella regione in cui chiedono l’iscrizione nell’elenco. Per ciascuna procedura concorsuale è prevista infatti la suddivisione in due sezioni.

Modalità di iscrizione:

Gli aspiranti potranno inserirsi negli elenchi regionali di una sola regione, anche per diverse classi di concorso o tipologie di posto, per ciascuna delle procedure concorsuali per cui hanno titolo.

Ci saranno 20 giorni per la presentazione della domanda, a partire dalla pubblicazione dell’avviso sul portale INPA.

Il periodo per la presentazione delle istanze dovrebbe andare dal 6 al 25 maggio.

Scelta della regione in cui iscriversi:
Per dare un quadro della capienza delle diverse graduatorie utilizzabili nelle assunzioni prima degli elenchi, gli USR, all’apertura delle istanze, dovranno pubblicare per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto la consistenza numerica delle GM ancora vigenti, al netto delle assunzioni già effettuate e delle cancellazioni previste dalla legge.

Consultazione degli elenchi regionali:

Gli elenchi regionali saranno pubblicati dagli USR in un’apposita area del sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito e saranno consultabili esclusivamente dagli interessati; ciascun USR darà altresì pubblica visibilità delle consistenze numeriche per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto.

Come saranno utilizzati gli elenchi regionali:

Gli elenchi regionali saranno utilizzati in subordine allo scorrimento delle graduatorie concorsuali, per l’attribuzione:

· di contratti a tempo indeterminato, qualora gli aspiranti siano in possesso dell’abilitazione al momento della stipula del contratto;

· di contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo, qualora ne siano privi al momento della stipula del contratto.

· In quest’ultimo caso, gli aspiranti dovranno conseguire l’abilitazione entro il medesimo anno scolastico. In caso di conseguimento nei termini previsti, saranno contrattualizzati a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2027 ed economica dalla presa di servizio nell’anno scolastico 2027/2028. Il mancato conseguimento nei termini previsti comporterà la decadenza dalla procedura assunzionale.

· Gli aspiranti individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato — o di contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo — tramite lo scorrimento dell’elenco regionale saranno tenuti ad accettare o rinunciare alla sede scolastica entro cinque giorni dall’assegnazione.

· L’accettazione della proposta di assunzione comporterà la cancellazione dall’elenco regionale per tutte le classi di concorso in cui il candidato risulta inserito. Inoltre, l’accettazione della sede scolastica comporterà l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento di incarichi a tempo determinato o di ottenere supplenze per l’anno scolastico di riferimento.

· La mancata accettazione della sede nei termini indicati sarà considerata rinuncia d’ufficio alla nomina, con conseguente decadenza dall’incarico e cancellazione dalla graduatoria dell’elenco regionale sulla base della quale la nomina è stata conferita.

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