-CONGEDO PARENTALE 14 ANNI DEI FIGLI : ESTENSIONE DEL CONGEDO FINO A 14 ANNI DEI FIGLI;
-RUOLI SOSTEGNO DA GPS: CONFERMA DELLE IMMISSIONI IN RUOLO DA GPS SOSTEGNO PRIMA FASCIA;
-CORSI DI SOSTEGNO INDIRE: RICONFERMA DEL CORSO DI SOSTEGNO INDIRE PER COLORO CHE HANNO I 3 ANNI E PER COLORO CHE HANNO IL TITOLO ESTERO;
-BONUS CARTA DEL DOCENTE: ESTESA LA PLATEA DEI BENEFICIARI, CONTRATTI 31.08/ 30.06. RIMODULAZIONE DELL’IMPORTO IN BASE ALLE RISORSE DISPONIBILI, ACQUISTO DEL PC OGNI 4 ANNI. ATTENDIAMO IL DECRETO.
– ABOLIZIONE DELL’ALIQUOTA INTERMEDIA DEL 35%: NUOVI SCAGLIONI REDDITO Fino a 28.000 euro 23%; da 28.000 euro a 50.000 33%; Oltre 50.000 euro 43%
-LIQUIDAZIONE TFS/TFR DA 12 A 9 MESI DI ATTESA : NEI CASI DI PENSIONAMENTO PER LIMITI DI ETA’ O ANZIANITA’.
-SUPPLENZE BREVI 10 GIORNI: COPERTURA PER LE SUPPLENZE BREVI FINO A 10 GIORNI NEI POSTI COMUNI DELLA SECONDARIA CON PERSONALE INTERNO. PER I POSTI DI SOSTEGNO, INFANZIA E PRIMARIA, L’USO DEL PERSONALE DELL’ORGANICO DI POTENZIATO RESTA FACOLTATIVO.
-RIFORMA TECNICI E PROFESSIONALI: nuovi indirizzi, articolazioni e quadri orari sulla base dei profili formativi e dei curricoli nazionali. Introduzione del tetto al numero complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo grado, che non potrà superare quello dell’anno scolastico 2023/2024.
-BONUS MAMME 2026 : il bonus viene confermato anche per il 2026 e sarà di 60 euro annui mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice con almeno due figli, titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. Il bonus è concesso fino a quando i figli non raggiungono i 10 anni d’età, 18 se sono tre o più. È inoltre previsto un esonero contributivo fino a 24 mesi per chi assume lavoratrici con almeno tre figli.
-ASSUNZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI: le graduatorie regionali diventano graduatorie ad esaurimento e vengono integrate con gli idonei utilmente iscritti nelle stesse. Dall’anno scolastico 2026/2027, il MIM introdurrà un sistema basato su quote fisse. I posti vacanti e disponibili saranno assegnati fino al 60% attingendo dalla graduatoria del concorso ordinario 2023 e fino al 40% da quella del concorso straordinario. Questo criterio resterà in vigore fino all’esaurimento di entrambe le graduatorie, eliminando inoltre il meccanismo di restituzione dei posti tra le due procedure concorsuali.
-MALATTIA DEL FIGLIO DA 5 A 10 GIORNI DI PERMESSI ANNUALI PER I GENITORI: a ciascun genitore sono riconosciuti, alternativamente, 10 giorni lavorativi l’anno (10 giorni al padre e 10 giorni alla madre) non retribuiti, per le malattia di ogni figlio di età compresa fra i quattro (dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età) e i 14 anni (compreso il giorno del compimento). Tali giorni, pur non essendo retribuiti, sono ugualmente utili ai fini dell’anzianità di servizio. Il genitore non può usufruire, oltre ai giorni annui che gli spettano per la malattia del figlio, anche di quelli dell’altro genitore, in presenza di rinuncia. Il permesso per malattia del bambino non è sottoposto alla discrezionalità del Dirigente Scolastico, il quale deve solo verificare la sussistenza dei presupposti di legge. Per poter usufruire del congedo per malattia del figlio, i dipendenti sono tenuti a presentare al proprio ufficio: un certificato medico attestante la malattia, rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o da un professionista convenzionato; una dichiarazione dalla quale risulti che l’altro genitore non stia usufruendo, nello stesso periodo, di analoga astensione dal lavoro per la stessa causa, e i periodi già goduti dall’altro genitore con retribuzione piena.
ORGANICO DELL’AUTONOMIA E PERSONALE ATA DETERMINATO ANNUALMENTE L’articolo 106 del testo del DDL Bilancio porta da tre ad un anno la determinazione dell’organico dell’autonomia. Potrà, comunque, essere altresì definita una previsione pluriennale dell’organico dell’autonomia per i due anni scolastici successivi a quello di riferimento. Viene, inoltre, indicato che anche l’organico del personale ATA sarà determinato annualmente.
-DOCENTI L2 Dal 2025/2026 le scuole, come previsto dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, potranno disporre di docenti dedicati all’insegnamento dell’italiano per stranieri nelle classi in cui almeno il 20% degli studenti sia composto da alunni neoarrivati in Italia o privi di competenze linguistiche di base (inferiori al livello A2 del QCER). La misura sarà attuata tramite il decreto annuale sugli organici (art. 1, comma 335, legge 234/2021), nei limiti delle risorse disponibili a livello nazionale. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito terrà conto di questo nuovo fabbisogno nella programmazione dei concorsi ordinari per la classe di concorso A-23 (“Lingua italiana per discenti di lingua straniera”). Le modifiche del DDL Bilancio, prevedono che il personale docente già impiegato in attività analoghe nei gradi di istruzione inferiori, in base al decreto-legge n. 71/2024, mantenga il proprio trattamento economico.
-NUOVI FONDI PER CONTRASTARE LA VIOLENZA DI GENERE E FAVORIRE LE PARI OPPORTUNITA’ E’ stato istituito, presso il Ministero dell’Interno, un fondo da 7 milioni di euro annui per il 2026 e il 2027 da ripartire tra i comuni. Le risorse saranno destinate a finanziare, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, attività educative finalizzate al contrasto della violenza di genere, alla promozione delle pari opportunità e del rispetto reciproco. Le modalità di ripartizione dei fondi saranno definite con successivi provvedimenti attuativi. -ABOLITE QUOTA 103 E OPZIONE DONNA La manovra non rinnova Quota 103, lo schema che consentiva il ritiro dal lavoro con almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi. La misura rappresentava uno dei punti programmatici della Lega nelle precedenti legislature. Il provvedimento elimina anche Opzione Donna, che permetteva l’uscita anticipata alle lavoratrici con 61 anni di età e 35 anni di contribuzione. -CONFERMATA APE SOCIALE L’Ape sociale viene confermato per il 2026. Il meccanismo consente l’anticipo pensionistico ai lavoratori con mansioni gravose e usuranti al raggiungimento di 63 anni e 5 mesi di età. La legge di bilancio introduce però tagli alle risorse destinate alla misura. I fondi per i lavoratori usuranti subiranno una riduzione di 40 milioni di euro all’anno dal 2033. Le risorse per i lavoratori precoci diminuiranno di 90 milioni nel 2032, di 140 milioni nel 2033 e di 190 milioni dal 2034 in poi.
-AUMENTO DELL’ETA’ PENSIONABILE – ADEGUAMENTO ALL’ASPETTATIVA DI VITA La normativa allinea gradualmente i requisiti per la pensione di vecchiaia all’allungamento dell’aspettativa di vita nel biennio 2027-2028. Il provvedimento stabilisce un aumento di un mese nel 2027 e di tre mesi complessivi dal 2028. L’età pensionabile passerà dagli attuali 67 anni a 67 anni e un mese nel 2027, per raggiungere 67 anni e tre mesi dal 2028. Il ministro Giorgetti ha precisato la posizione del Governo sulla questione durante la presentazione della manovra. Il titolare del dicastero dell’Economia ha affermato: “Nel corso del 2026, se le cose continueranno andare bene sui conti pubblici come sono andati fino a oggi, cercheremo anche di ridurre quel mese in più che partirebbe dal 2027”. La dichiarazione lascia aperta la possibilità di una revisione della misura in base all’andamento delle finanze pubbliche. NOVITA’ PER LA LEGGE 104: 10 ORE DI PERMESSO IN AGGIUNTA AI 3 GIORNI
La legge 18 luglio 2025, n. 106 introduce nuove e significative misure di tutela a favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, riconoscendo il diritto alla cura come elemento centrale nella tutela del rapporto di lavoro. Le disposizioni si applicano anche al personale della scuola si affiancano alle tutele La legge interviene in particolare su due ambiti: già previste dalla normativa -permessi retribuiti per visite, esami e cure mediche (10 ore annue) dal 1° gennaio 2026; -congedo non retribuito fino a 24 mesi, con conservazione del posto di lavoro. Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche vigente. A partire dal 1° gennaio 2026, i lavoratori hanno diritto a 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito, destinate esclusivamente a esigenze di carattere sanitario connesse a patologie di particolare gravità. Queste ore si aggiungono alle tutele già previste dalla normativa vigente e dal contratto collettivo, offrendo una risposta più mirata ai bisogni terapeutici e diagnostici del lavoratore o del figlio minorenne affetto da gravi patologie, riducendo al contempo il ricorso improprio ad altri istituti (ad esempio congedi, malattia o permessi ex L. 104 utilizzati per visite personali). È prevista la sostituzione del personale scolastico interessato, con copertura finanziaria a carico del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FMOF). Di fatto, i costi della misura ricadono nuovamente sulle scuole, incidendo sulle risorse disponibili per altre esigenze educative e didattiche. Il diritto spetta: -ai lavoratori affetti da malattie oncologiche, sia in fase attiva sia nella fase di follow-up precoce; -ai lavoratori affetti da malattie croniche o invalidanti, anche rare; -ai lavoratori con figlio minorenne affetto dalle patologie sopra menzionate. In tutti i casi è richiesto un grado di invalidità pari o superiore al 74%, riferito al lavoratore o al figlio minorenne. Per i figli minorenni, il requisito si considera soddisfatto anche in presenza di un verbale di invalidità civile che riconosca l’indennità di frequenza (circolare INPS 152/25). Il riferimento al follow-up precoce assume particolare rilievo, poiché chiarisce che il diritto ai permessi non si esaurisce con la fase acuta della malattia, ma copre anche il periodo successivo alle terapie, caratterizzato da controlli clinici frequenti e necessari. Finalità e modalità di utilizzo dei permessi Le 10 ore annue di permesso possono essere utilizzate per: -visite mediche; -esami strumentali; -analisi chimico-cliniche e microbiologiche; -cure mediche frequenti. Ai fini della fruizione è necessaria una prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata. La documentazione sanitaria costituisce il presupposto per l’esercizio del diritto e consente le verifiche previste dagli strumenti di tracciabilità del sistema sanitario. Trattamento economico e copertura contributiva Per le ore di permesso aggiuntive, la legge prevede l’applicazione della disciplina già vigente per le gravi patologie che richiedono terapie salvavita. Ciò comporta: il riconoscimento dell’indennità economica secondo le regole previste per l’assenza per malattia; la copertura figurativa ai fini previdenziali. Congedo non retribuito per gravi patologie La legge n. 106/2025, entrata in vigore il 9 agosto 2025, ha introdotto, inoltre, una forma di tutela pensata per accompagnare il lavoratore nei periodi in cui la malattia rende incompatibile la normale prestazione lavorativa con i percorsi di cura. È riconosciuta la possibilità di fruire di un congedo non retribuito fino a 24 mesi, anche frazionabile, per i lavoratori affetti da: malattie oncologiche; malattie croniche o invalidanti, anche rare, con invalidità pari o superiore al 74%. Durante il periodo di congedo: è garantita la conservazione del posto di lavoro; non è prevista retribuzione; non è consentito svolgere altre attività lavorative. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio, ma è riscattabile ai fini pensionistici. Si configura come un diritto residuale, esercitabile dopo l’esaurimento degli altri istituti di assenza previsti dall’ordinamento, restando ferme eventuali condizioni più favorevoli stabilite dalla contrattazione collettiva. Rientro al lavoro e lavoro agile Al termine del periodo di congedo, il lavoratore ha diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile, qualora tale modalità risulti compatibile con le mansioni svolte. La previsione è finalizzata a favorire un rientro graduale e sostenibile, tenendo conto delle condizioni di salute e delle esigenze di cura ancora presenti.
GAE GRADUATORIE AD ESAURMENTO PRESENTAZIONE DOMANDE: 8- 22 GENNAIO LE GAE NON SONO LE GPS ! PER LE GPS OCCORRE ATTENDERE IL DECRETO PER CONOSCERE LE DATE PER LA CONFERMA E/ O L’AGGIORNAMENTO IN GPS COLORO CHE NON HANNO AGGIORNATO NEGLI ANNI LE GAE POSSONO INSERIRSI DI NUOVO! GAE La domanda di aggiornamento, permanenza o reinserimento potrà essere presentata in modalità telematica alla sede territoriale dell’Ufficio Scolastico scelto dal 8 gennaio (dalle 12:00) al 22 gennaio (alle 23:59). Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, e possono essere utilizzate per: · · · assunzioni a tempo indeterminato; supplenze annuali (31 agosto); supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). La domanda dovrà essere presentata attraverso il Portale Unico del reclutamento, oppure attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento. Per presentare domanda occorre necessariamente: · SPID o CIE; · essere abilitati a Istanze online. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. Non va prodotta alcuna certificazione, con eccezione di: · certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di preferenza; · · titoli artistici-professionali; servizi prestati all’estero. Permanenza, aggiornamento, reinserimento, trasferimento Il personale docente e educativo, inserito (a pieno titolo o con riserva) nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (IV) delle GaE, può richiedere: · · · Aggiornamento del punteggio; Reinserimento con recupero del punteggio, maturato al momento della precedente cancellazione; Non è possibile il reinserimento per chi era incluso con riserva e ha poi ricevuto sentenza definitiva sfavorevole. · da presentare all’Ufficio scolastico della provincia da cui il candidato era stato cancellato, salvo che non si opti per il trasferimento. · · · · · Permanenza (a pieno titolo o con riserva); La mancata domanda comporta la cancellazione per il biennio di riferimento. La domanda di permanenza dovrà essere presentata all’Ufficio Scolastico del 2024/26. Trasferimento di provincia per tutte le classi di concorso di inserimento; va inoltrata all’Ufficio Scolastico della provincia scelta. Riconferma di preferenze e riserve Le preferenze a parità di punteggio e soggette a scadenza devono essere riconfermate anche in caso di sola permanenza. Per le riserve di posti, ai fini dell’assunzione, chi intende usufruirne deve: · dichiarare l’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, in quanto disoccupati alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento; · riconfermare la riserva se già dichiarata in passato; · chi richiede la riserva dei posti per la prima volta, ma è occupato con contratto a tempo determinato alla data di scadenza, deve indicare data e procedura con cui ha già presentato in passato la certificazione richiesta. Conferma dell’iscrizione con riserva – Scioglimento della riserva Devono richiedere la permanenza in graduatoria con riserva (compilando l’apposita sezione), i docenti che: · sono già iscritti con riserva e non hanno ancora conseguito il titolo abilitante; · sono già iscritti con riserva e hanno un ricorso ancora pendente (giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato), contro l’esclusione. I docenti anche se in in posizione di riserva devono dichiarare tutti i titoli valutabili. I docenti iscritti con riserva possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il titolo abilitante entro il … Valutazione dei titoli e durata dei corsi · Il periodo di durata legale del corso (rilevante per l’eventuale decurtazione del servizio) decorre dalla data di iscrizione al corso medesimo; · L’abilitazione conseguita dai candidati è valutata ai sensi del punto A.4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad esaurimento. Presentazione domanda I candidati possono scegliere tra: · domanda di permanenza con riserva (stessa provincia); · · Domanda di scioglimento della riserva (stessa provincia); domanda di trasferimento. I docenti già iscritti con riserva che non presentano istanza vengono cancellati dalla graduatoria. Requisiti generali di ammissione Sono: · cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi; · · titolari di Carta Blu UE; familiari di cittadini italiani; età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2026;godimento dei diritti civili e politici; · per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti: · godere dei diritti civili e politici anche nel Paese di cittadinanza; · avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013 n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana); · essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. Non possono partecipare alla procedure, coloro che · · · siano esclusi dall’elettorato attivo politico; siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione; siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari; · siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione; · abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione; · siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione; · · siano incorsi nella radiazione dall’albo professionale degli insegnanti; siano stati dispensati dal servizio per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso; · i siano stati dispensati dal servizio per incapacità didattica ai sensi dell’articolo 512 del Testo Unico, relativamente alla medesima classe di concorso; · dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale; · gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione definitiva o temporanea dall’insegnamento, per tutta la durata di quest’ultima sanzione. Punteggio e precedenza Al punteggio già posseduto si possono aggiungere: · nuovi titoli e servizi conseguiti dopo il 15 marzo 2024 (data limite dell’ultimo aggiornamento) ed entro il …. · titoli già posseduti ma non dichiarati entro il 15 marzo 2024, ovvero quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data. I servizi dell’a.s. 2023/2024 dopo il 15 marzo sono valutabili solo se non è stato già raggiunto il punteggio massimo per quell’anno. I docenti reinseriti possono aggiungere i titoli valutati prima della cancellazione alla graduatoria. A parità di punteggio, prima dell’applicazione delle preferenze, precede chi ha anzianità maggiore di iscrizione nella stessa graduatoria. La valutazione Per il personale iscritto nella I e nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento: · la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella presente in Allegato 1. Per il personale iscritto nella III e nella IV fascia: · la valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione presente in Allegato 2. I docenti della scuola primaria e della scuola dell’infanzia, indipendentemente dalla fascia di inserimento, sceglieranno: · · il posto di insegnamento su cui attribuire il servizio Il servizio è valutato, per ciascun anno scolastico, per un massimo di 6 punti nelle graduatorie della scuola dell’infanzia e fino ad un massimo di 3 punti nella scuola primaria. Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere rideterminato nel caso in cui l’interessato chieda la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole. Analogamente, i candidati che siano in possesso di abilitazione conseguita in uno dei Paesi dell’Unione Europea, possono chiederne la rivalutazione della vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia (Allegato 2). Non è possibile: · spostare i punteggi già attribuiti da una graduatoria ad altra, ai sensi della tabella di valutazione relativa alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento; · sostituire i titoli di accesso da quelli la cui causale sia diversa da quella a suo tempo inserita all’atto dell’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento (già permanenti), fatti salvi i titoli conseguiti. La doppia valutazione dei servizi svolti rimane nelle scuole delle piccole isole, degli istituti penitenziari e nelle pluriclassi delle scuole primarie situate nei comuni di montagna. Docenti di educazione musicale nella Secondaria Per i Corsi biennali di secondo livello per la formazione dei docenti di educazione musicale nella scuola secondaria, sono previsti 30 punti aggiuntivi al voto di abilitazione (come per i corsi abilitanti S.S.I.S., COBASLID, Didattica della musica e per la laurea in Scienze della formazione primaria). L’attribuzione dei 30 punti comporta: · · la non valutabilità del servizio prestato contestualmente alla durata legale dei corsi stessi, eccetto per il personale già iscritto nella graduatoria ad esaurimento, per la scuola dell’infanzia e primaria, e per la classe di concorso A30. Il personale docente e educativo inserito negli elenchi prioritari ha diritto: · al riconoscimento della valutazione del servizio – o dell’attività prestata mediante la partecipazione a progetti regionali – per l’intero anno. Il personale non inserito negli elenchi prioritari spetta: · il punteggio relativo alla durata del progetto (occorre in questo caso comunque l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ovvero in quelle di circolo o di istituto, che abbia svolto le attività progettuali finanziate dalle Regioni); · tali attività progettuali, prestate con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d’opera, collaborazioni, ecc.) sono valutabili in relazione ai giorni di effettiva prestazione. I nuovi titoli, sommati ai titoli già valutati nei trienni/bienni precedenti, non possono superare il massimo del punteggio e il limite numerico previsto dalla lettera C delle tabelle di valutazione dei titoli di I e II fascia (Allegato 1) e di III fascia (Allegato 2). Diplomi di perfezionamento universitari Sono valutati come il dottorato di ricerca, i diplomi di perfezionamento universitari ad esso equiparati per legge o per Statuto e ricompresi nel Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca. Tedesco Il servizio prestato nelle classi di concorso A-83 e A-84 (Lingua Tedesca nelle scuole di lingua italiana della provincia autonoma di Bolzano, di II e I grado) è valutabile, in qualsiasi fascia, come servizio specifico rispettivamente per le classi di concorso A-24 e A-25 relative alla lingua tedesca. Norme specifiche per lo strumento musicale nella secondaria di I grado cl. A-56 e titoli artisticoprofessionali Il personale docente di strumento musicale (classe 56- A) nella scuola secondaria di primo grado, inserito nella II fascia – comprensiva anche dell’eventuale graduatoria “di coda” costituita in precedenti aggiornamenti – e nella III e IV fascia delle graduatorie ad esaurimento, può chiedere: · aggiornamento del punteggio con il quale è incluso in graduatoria; · presentare domanda di trasferimento per le graduatorie ad esaurimento di altra provincia. La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta: · il trasferimento di tutte le graduatorie in cui l’aspirante è iscritto; · la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di appartenenza. artistico-professionali Titoli Tali titoli devono essere documentati con la relativa certificazione o attestazione. La valutazione dei titoli artistici e la compilazione delle graduatorie ad esaurimento, distinte per l’insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla commissione. Attività didattica di sostegno – Metodi didattici differenziati Coloro che, alla data di scadenza della presentazione delle domande, sono forniti del titolo di specializzazione sul sostegno possono chiedere: · i corrispondenti posti per il sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell’udito; · posti per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e per i quali sia stato conseguito il titolo di specializzazione. Collocazione fasce elenchi di sostegno Per gli insegnamenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria: · sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base alla fascia in cui è inserito per posto comune e con il medesimo punteggio. Per la scuola secondaria di I grado: · è compilato un elenco relativo al sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e, nell’ambito di questa, nella graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di I grado nella quale sia inserito col massimo punteggio. Per la secondaria di II grado: · è compilato un unico elenco relativo al sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e, nell’ambito di questa, nella graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di II grado nella quale sia inserito col massimo punteggio. Elenco sostegno anche per docenti di strumento musicale Anche i docenti di strumento musicale vengono inclusi nell’elenco di sostegno con il punteggio rideterminato sulla base della corrispondente tabella di valutazione utilizzata per il restante personale che confluisce nel medesimo elenco. Il servizio prestato su posto di sostegno da candidati della graduatoria di Strumento musicale è equiparato all’insegnamento prestato nello specifico strumento. Diploma di specializzazione Il servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del diploma di specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nel medesimo grado di istruzione indipendentemente dall’area disciplinare in cui è stato prestato. In mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è destinata obbligatoriamente alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente: · figurano negli elenchi del sostegno con l’indicazione della loro specializzazione; · possono accedere solo a posti di sostegno per la specifica disabilità dell’alunno. Chi già dichiarato il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno può rinunciare alla nomina sul posto di sostegno, compilando l’apposita sezione. La rinuncia può avvenire a condizione che non abbia conseguito: · il titolo di specializzazione · · l’idoneità l’abilitazione all’insegnamento Insegnamento nelle scuole con metodo didattico differenziato (Montessori, Pizzigoni, Agazzi) Il docente deve essere in possesso, entro data di scadenza per la presentazione della domanda, dello specifico diploma di specializzazione. Possono richiedere l’inserimento con riserva negli elenchi del sostegno, coloro che: · sono iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro l’a.a. 2025/2026; · hanno in corso di riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero. · la riserva si scioglie nel caso di conseguimento/riconoscimento del relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2026. Graduatorie ad esaurimento per le scuole speciali per minorati della vista e dell’udito L’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per le istituzioni scolastiche e educative per non vedenti e per sordi è disposta ai sensi del presente articolo, nonché secondo i precedenti articoli, in quanto compatibili. Per l’attribuzione del punteggio, sono valutati solo i servizi prestati nelle istituzioni scolastiche e educative per non vedenti e sordi, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa. La definizione delle graduatorie viene effettuata tramite procedura manuale. Con analoga procedura manuale vengono costituite le graduatorie d’istituto di I fascia per le predette. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali rientra nel limite numerico delle istituzioni scolastiche richiedibili. L’immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordi obbliga il personale a permanere nell’istituto di assegnazione per almeno 5 anni. Il servizio prestato nelle scuole speciali può essere valutato, in alternativa, per le corrispondenti graduatorie su posto comune, a scelta dell’interessato. Insegnamento lingua slovena Agli aspiranti che richiedono le graduatorie per l’insegnamento nelle scuole di lingua slovena è richiesta la conoscenza parlata e scritta della lingua, commisurata al livello di madrelingua. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura. Operazioni annuali per l’a.s. 2026/27 · · · Scioglimento riserva titolo entro il 30 giugno 2026 Riserva dei posti Titolo di specializzazione titolo entro il 30 giugno 2026. Gli aspiranti, nel compilare l’istanza, devono dichiarare il titolo di riserva cui hanno diritto e di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’istanza medesima. Qualora la provincia destinataria dell’istanza sia diversa da quella di residenza, dovranno essere dichiarati gli estremi dei documenti attestanti · · il diritto alla riserva di posti; la pubblica amministrazione in possesso della documentazione. Scelta della provincia e iscrizione graduatorie di istituto I fascia Le graduatorie di istituto di I fascia vengono aggiornate per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028. Chi può presentare domanda Possono richiedere l’inserimento nella I fascia delle graduatorie di istituto gli aspiranti che risultano già inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) per lo stesso posto o classe di concorso. Modalità di inserimento L’inserimento in I fascia avviene tramite: · presentazione dell’istanza di scelta delle istituzioni scolastiche; · automatico trasferimento di scaglione, punteggio e precedenze già posseduti nelle GAE. Costituzione degli elenchi di sostegno La formazione degli elenchi di sostegno: · segue le disposizioni dell’art. 6 del D.M. 13 giugno 2007, n. 131; · fa eccezione la costituzione degli elenchi di sostegno nella scuola secondaria di II grado, che avviene in un unico elenco, senza suddivisione in aree disciplinari, anche per la I fascia. Con successivo avviso, da pubblicarsi sul portale INPA, sul sito del Ministero e degli Uffici scolastici regionali, verranno rese note le date di apertura e di chiusura delle istanze. Scelta della provincia e iscrizione nelle graduatorie di istituto di I fascia Aspiranti presenti nelle GAE di due province · Per chi è inserito nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) di due province, la provincia valida per l’inserimento nella I fascia delle graduatorie di istituto è quella scelta ai fini del conferimento delle supplenze. (Non è possibile scegliere un’altra provincia.) Aspiranti presenti nelle GAE di una sola provincia Chi è inserito nelle GAE di una sola provincia può: · scegliere una provincia diversa ai fini dell’inserimento nella I fascia delle graduatorie di istituto; · · · ma tale provincia deve coincidere con quella prescelta per: l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS); l’inclusione nelle graduatorie di istituto di II e III fascia. Divieto di cumulabilità · Non è consentito cumulare rapporti di lavoro in due diverse province. Effetti dell’iscrizione con riserva · L’eventuale iscrizione con riserva nella I fascia non limita la permanenza a pieno titolo; · · · per lo stesso insegnamento; nella stessa provincia; nella corrispondente II fascia delle graduatorie di istituto. Regolarizzazioni ed esclusioni È ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. È motivo di esclusione: · · · · la domanda presentata fuori termine; la domanda presentata in modalità difforme; non essere in possesso dei requisiti prescritti; aver presentato domanda in più di una provincia (se non previsto). Le violazioni della normativa sono soggette a sanzioni civili, penali ed amministrative. Pubblicazione graduatorie Va espressamente indicato il possesso, da parte di ciascun aspirante iscritto in graduatoria di: · idoneità all’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria; · · eventuale titolo di specializzazione all’insegnamento su posto di sostegno; titolo di specializzazione all’insegnamento secondo l’indirizzo didattico differenziato Montessori, Pizzigoni o Agazzi. Per le attività su posto di sostegno agli alunni disabili, sono predisposti appositi elenchi, dove sono evidenziati i docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione a seguito dei corsi speciali. Per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è predisposto un elenco, articolato in due fasce, in cui vengono inseriti i candidati in possesso della specifica idoneità all’insegnamento della lingua inglese, conseguita con: · · procedura concorsuale; idoneità all’insegnamento nella scuola primaria o con la laurea in Scienze della formazione primaria, in cui è riportato il superamento dell’esame linguistico o, in subordine, il possesso della laurea in lingua straniera inglese. Le graduatorie saranno pubblicate prima in forma provvisoria, con 5 giorni di tempo per il reclamo, poi in forma definitiva.
Controlli
Sarà cura dell’Ufficio scolastico controllare la coerenza tra il punteggio complessivo e i titoli effettivamente dichiarati e posseduti.




